La Donazione Indiretta
L’istituto in esame prende le mosse dall’art. 809 c.c. e consiste nella liberalità che viene posta in essere, anziché attraverso la donazione tipica, mediante un negozio oneroso.
Si diversifica dalla donazione diretta perchè il mezzo utilizzato è un negozio giuridico che persegue lo scopo tipico indirettamente, come fine ulteriore e diverso rispetto alla causa propria del negozio astrattamente considerato (Cassazione, 11 ottobre 1978, n. 4550).
Molteplici sono gli inquadramenti dogmatici che la dottrina ha elaborato; la tesi più largamente diffusa riconduce tutte le ipotesi di donazione indiretta alla categoria del negozio indiretto.
Non mancano però orientamenti contrari.
Un punto è però pacifico: all’istituto in esame non si applica l’art. 782 c.c. secondo cui per la donazione diretta occorre l’atto pubblico ad substantiam.
Una delle fattispecie dai risvolti pratici più interessanti riguarda l’intestazione dei beni in nome altrui.
In altri termini si analizzerà il caso in cui un soggetto riceva una donazione di denaro, gravata dall’onere di acquistare un determinato bene.
Chiarito che la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già nel mezzo, che può essere il più vario, in questo caso si pone il problema di verificare quale sia l’oggetto della donazione. Si pensi alla donazione di denaro che un genitore compia verso il figlio per l’acquisto di un immobile in favore di quest’ultimo.
Se si considera oggetto della donazione la somma di denaro, la collazione ex art. 751 c.c. si concreta in un obbligo di valuta (e quindi si ha riferimento alla somma di denaro materialmente donata), per cui il donatario sarà tenuto a collazionare l’importo di denaro ricevuto dal de cuius al tempo della liberalità, sulla scia del principio nominalistico, maggiorato degli interessi legali.
Al contrario, ove si ritenga che oggetto della donazione sia il bene immobile acquisto con quell’esborso, il donatario è tenuto a collazionare detto immobile o, in alternativa, una somma corrispondente al suo valore di mercato al momento dell’apertura della successione.
La questione ha suscitato un vivace e proficuo dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Da un lato, vi sono i sostenitori della prima tesi che individuano nell’oggetto della donazione la sola somma di denaro donata dal de cuius. A questa tesi, si contrappone quella maggiormente seguita e coerente con lo spirito dell’istituto, secondo cui occorre verificare l’intento del donante e non il mero fatto.
A risolvere la dibattuta questione sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con l’illuminante sentenza del 5 ottobre 1992 n. 9282, hanno dipanato ogni dubbio al riguardo avendo premura di specificare e distinguere l’ipotesi in cui il denaro sia stato donato come tale, nel qual caso nulla quaestio, da quella, ben diversa, in cui il denaro sia stato donato con un intento, una previsione del donante.
Ne consegue che, secondo la Suprema Corte, qualora il denaro sia stato dato al precipuo scopo dell’acquisto immobiliare, stante il collegamento eziologico tra elargizione del denaro e acquisto dell’immobile, “non pare possa revocarsi in dubbio che […] si sia in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile” e non, invece, del denaro impiegato per il suo acquisto.
A sostegno, conferma e conforto del suddetto orientamento, è seguita un’altra brillante sentenza della Corte di Cassazione (24 febbraio 2004, n. 3642) con cui si è ulteriormente meglio chiarito che ciò che conta, in definitiva, è verificare quale sia l’oggetto dell’animus donandi, a prescindere dal negozio in concreto adoperato.
In definitiva, l’orientamento giurisprudenziale e la migliore dottrina, sviluppatosi intorno al fenomeno dell’intestazione di beni in nome altrui, ripudia l’impostazione formalistica e attribuisce rilievo alla valutazione sostanziale del collegamento negoziale tra la messa a disposizione del denaro e il successivo acquisto dell’immobile.
Dear Andrea: first, i´d like to welcome you. So, I have any questions. As we know, after the death, which was the intention of the donor? I stayed with doubt.
Dear Marcio, firstly I say thanks for this opportunity and sorry for delay in the answer.
Meanwhile, thank you all for the welcome and comments; greetings to all.
I’ll try to answer in english but after I’ll write in italian, too.
The intent of the donor can be derived from his statements in writing or by witness.
However, quite often in practice, it happens that the intent is clear from the facts.
Consider, for example, a parent who buys a house to his son by a contract in favor of third parties. In other words, a person (the donor) pays a sum of money to buy a house to another person (the donee child): This mechanism is called “contract in favor of third parties.” Just this week I’m working on the case of a parent who has bought a house to his son by paying 80% of the value; the remaining 20% paid by his son. Well, after the death of the parent should consider the full value of the property and not the amount paid by the parent to the child because it is clear that money was donated for the purpose of buying a house and, therefore, the parent did not want to donate money to his son but wanted to buy the house for him.
So, when the money are used to do something in particular we can say that the donor’s intention wasn’t to give only some money.
L’intento del donante si può ricavare o da sue dichiarazioni scritte (testamento o anche appunti su un foglio), oppure tramite prove testimoniali.
Tuttavia, molto spesso nella pratica, accade che l’intento si capisce dai fatti. Si pensi, per esempio, ad un genitore che compra una casa al figlio mediante un contratto a favore di terzi. In altri termini, un soggetto (il donante) paga una somma di denaro per comprare una casa ad una persona diversa (il figlio donatario): Questo meccanismo si chiama “contratto a favore di terzi”. Proprio in questi giorni sto lavorando sul caso di un genitore che ha comprato una casa al figlio pagando l’80% del valore; il restante 20% lo ha pagato il figlio. Ebbene, dopo la morte del genitore occorre considerare il valore intero dell’immobile e non la somma che concretamente il genitore ha versato al figlio perchè è chiaro che è stata donata con lo scopo di comprare casa e, quindi, il genitore non voleva donare dei soldi al figlio ma gli voleva comprare casa.
Caro Andrea, benvenuto. Inoltre ho avuto lo stesso dubbio Márcio. Ci può spiegare meglio?
Caro Rafael, anzitutto ti ringrazio dell’accoglienza. Spero di essere riuscito a spiegarmi meglio rispondendo a Marcio, altrimenti non esitare a chiedere ancora. La questione è molto interessante per me. Un caso saluto.
Welcome Andrea. It’s great to see cawdialogos getting new columnists, and expanding our borders. The issue of donations after death really deserves a deep approach. The intention is very subjective, and we are all waiting for more details, specifically on this point. Thank you.
Thanks Raul, I’m happy to collaborate with you. Yes, the problem of intention is a big problem because it’s hard to know exactly what a person wants or thinks, especiall after the death. Greetings
Andrea, bem vindo a este mundo de ideias e palavras!
Thank you very much!
Dear, would be a case of pure donation? Since there is restriction of power clause. These covenants can not be considered charges, only limited power, pushing the idea of modal donation. I understand that the imposition of inalienability clause can not be considered as a charge for the simple reason that it closes any obligation.
Bem vindo Andrea. Tema interessante, mas verifiquei uma certa semelhança com a doação onerosa já que, de certa forma, o donatário também tem uma obrigação a ser satisfeita…
Ciao Brenda, grazie. Non sono sicuro se fai riferimento alla donazione remuneratoria, cioè quella fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, anche a titolo oneroso, e particolarmente apprezzati dal donante.
Oppure se ti riferisci alla donazione modale, che è un contratto in cui si prevede un onere al beneficiario.
In altri termini, il donante attribuisce qualcosa al donatario con l’obbligo del donatario di utilizzare il bene o la somma donata per un determinato motivo (ti dono un terreno con l’obbligo di costruirvi un ospedale).
Ei Andrea,
É isso mesmo, você está certo. Me referi a doação com encargo que me pareceu bem semelhante ao instituto que foi objeto do artigo.
Welcome to Caw Diálogos, Andrea! Firts of all, I must congratulate brothers and bloggers from Caw Dialogos on the initiative to promote our knowledges bringing international writers, as Professor Mário Frota and, for now, Andrea Avellano. That’s a great achievement!
Referring to your very interesting article, I remain with the same doubt made by Márcio.
Thank you very much, nice to read you.
Regards Andrea! Excellent approach. However, a question came to me: At what point will materialize donation? Upon receipt of the amount donated, or at the time of acquisition of the asset?
Regards Jaguayra. Good point, it’s a good question. The (first) donation is perfected at the time of transfer of the sum of money. However, if this amount is invested or used for a purpose (the one who wanted the donor), ie if the sum is used to meet the REAL intent of the donor, for example if you bought a house, by that time you will have to infer the donor’s intent and, therefore, no longer consider the amount of money as the object of donation but rather the home. I hope I have clarified a bit the very interesting question.
Andrea, seja muito bem vindo a este espaço. Escrevo em português porque não falo o italiano e porque me falta audácia para expor o meu inglês de índio. Que bom que temos, hoje, instrumentos, na internet, que traduzem automaticamente os textos. Então, seja muito bem vindo, e parabéns pelo artigo inaugural. No Brasil temos situação semelhante de doação, que é a doação com encargos, mas que por ser prática rara, não gera muitos conflitos.
Abraço.
Caro Fernando è un piacere leggerti.
In Italia è una questione piuttosto frequente perché spesso i genitori, durante la loro vita, prestano molti soldi ai figli che, al momento dell’apertura della successione, devono essere computati nell’asse ereditario.
Il caso che sto seguendo è uno dei principali esempi, un genitore con due o più figli che compra (o aiuta a comprare) una casa solo ad un figlio perché, in genere, non ha la disponibilità economica per aiutare tutti i figli. Un saluto affettuoso.
Andrea, parabéns pelo artigo. É importante este intercâmbio de ideias. No que se refere ao texto, o ponto crucial realmente é o de saber o momento exato em que se fixa a intenção do doador.
Esattamente.
Occorre tener presente però che il problema è meno difficile di quanto possa sembrare perché l’intento ha rilievo solo dopo la morte del donante. Prima di quel momento basta infatti chiederlo!
Post mortem, l’intento si ricava analizzando la fattispecie in modo oggettivo, dall’esterno.
Tutto è già stato fatto sicché con la diligenza e, eventualmente, con il prudente apprezzamento del giudice, si può capire se il de cuius voleva dare solo dei soldi al beneficiario oppure se voleva che quei soldi venissero usati per uno scopo ulteriore.
Andrea, excelente artigo. As questões jurídicas sempre tendem a dividir opiniões, abrindo discussões em torno delas. Gostei muito de sua abordagem a respeito do assunto, que foi explanado de forma clara e objetiva.
Seja bem vindo a este espaço.
Ciao Miriam, ti ringrazio davvero molto per i complimenti. Spero seguiranno molte altre discussioni su temi giuridici perché il nostro mondo presenta aspetti sempre interessantissimi e sono orgoglioso di poter leggere i vostri apprezzamenti, le vostre opinioni e le vostre critiche.
Caw Dialogos un’iniziativa davvero molto bella, utile ed interessante che arricchisce tutti noi.
Un caro saluto.
Caro Andrea, benvenuto a questo spazio di idee che è il Cawdialogos. Vogliamo vederlo in altre occasioni, parlando di vari argomenti. Mi scuso per il mio italiano principianti. Abbracci.
Gentile Jose, ti ringrazio e mi congratulo per l’ottimo italiano, certamente migliore del mio inglese.
Cordiali saluti.
Dear Andrea, great to have you here. Welcome to our democratic space for dialogue. Congratulations on the first article.
Say, you got a nice blog article.Thanks Again. Keep writing.